Statuto

ASSOCIAZIONE ITALIANA WALTER BENJAMIN

Statuto

Art. 1. Denominazione

È costituita la ASSOCIAZIONE ITALIANA WALTER BENJAMIN (AWB), con sede legale presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici, via Calandrelli, 25,  00153 Roma.

Art. 2. Finalità e durata

L’associazione non ha finalità politiche né scopo di lucro. Essa si propone di:

– promuovere gli studi su Walter Benjamin e il suo tempo;

– costituire un Seminario permanente di studi benjaminiani presso la sede con incontri e discussioni periodiche;

– facilitare i contatti con la International Walter Benjamin Society;

– favorire i contatti interni fra i componenti come anche fra i cultori delle relative discipline che non facciano parte dei ruoli dell’insegnamento universitario in Italia;

– stabilire contatti di informazione e collaborazione con istituzioni culturali e singoli esponenti di dette aree di ricerca e di didattica in Italia e all’estero;

– rappresentare in generale gli interessi delle dette aree di ricerca e di didattica di fronte a terzi;

– organizzare nel quadriennio uno o più congressi nei quali i soci possano esporre i risultati o comunque trattare della propria attività scientifica. I temi da discutere vanno scelti dal presidente in collaborazione con il direttivo, previa ampia consultazione dei soci. Possono essere altresì organizzati incontri o convegni che riguardino gli esperti di singole branche, anche non coincidenti con la totalità degli iscritti, purché però tutti vengano informati e comunque coinvolti almeno una volta entro il quadriennio.

L’associazione ha durata illimitata.

Art. 3. Soci

Hanno titolo a far parte dell’associazione in qualità di soci ordinari, previo versamento della quota associativa: a) tutti coloro che ne facciano domanda motivata.

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;

2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso che la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per scritto al Consiglio Direttivo.

Il presidente può sottoporre alla delibera dell’assemblea la nomina a soci sostenitori di personalità o enti che si siano resi particolarmente benemeriti nei confronti dell’associazione. I soci eletti e quelli sostenitori hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono esercitare l’elettorato attivo e passivo né partecipare a qualunque tipo di votazione. Dopo due anni di morosità e dopo che sia rimasto senza esito un invito scritto a regolarizzare la propria posizione, il socio decade.

Art. 4. Organi della Associazione

Organi della Associazione sono l’assemblea dei soci, il presidente, il tesoriere, il segretario il Consiglio Direttivo.

 

Art. 5. Funzioni dell’Assemblea dei soci

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per:

– definire i programmi dell’associazione;

– approvare il rendiconto patrimoniale e i bilanci consuntivo e preventivo secondo la procedura di cui all’art. 11;

– deliberare, su proposta del presidente, sull’ammontare della quota annuale di iscrizione e su altri eventuali contributi;

– discutere e approvare la relazione e eventuali altre proposte del presidente;

– deliberare sulle proposte di ammissione di nuovi soci;

– deliberare su argomenti proposti da almeno un decimo dei partecipanti;

– eleggere una commissione elettorale per sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di voto per l’elezione delle cariche sociali;

– eleggere a scrutinio segreto, alla scadenza del mandato precedente, il presidente e il Consiglio Direttivo secondo le procedure previste dall’art. 9

– deliberare eventuali modifiche di statuto, di cui all’art. 10;

– deliberare eventualmente un regolamento interno e la sua modifica;

– deliberare l’eventuale scioglimento dell’associazione.

Art. 6. Assemblea dei soci

L’assemblea è convocata dal presidente con avviso scritto di posta elettronica, oppure, dietro esplicita e motivata richiesta, per posta tradizionale, da spedire ai singoli soci con almeno trenta giorni di preavviso. Delle spedizioni elettroniche si riterranno valide anche quelle che torneranno al mittente perché lo spazio ricettivo del destinatario sarà dichiarato saturo dal server oppure perché l’indirizzo non è più valido e il socio non avrà dichiarato tempestivamente il nuovo; delle spedizioni per posta tradizionale si riterranno valide anche quelle che torneranno al mittente perché il destinatario avrà cambiato indirizzo senza darne tempestiva comunicazione alla segreteria dell’associazione. Nell’avviso sono specificati data, sede, orario della prima e della seconda convocazione, ordine del giorno. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Con le stesse modalità l’assemblea deve essere convocata dal presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei soci in regola con il pagamento delle quote. In tal caso l’assemblea deve essere convocata entro tre mesi dalla suddetta richiesta.

Le deliberazioni dell’associazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali. In seconda convocazione, fissata con un intervallo di almeno mezzora, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle votazioni dell’assemblea non sono ammesse deleghe. È ammesso il voto per corrispondenza, elettronica o cartacea secondo le decisioni del presidente, anche per l’elezione del presidente e della giunta. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei partecipanti al voto, salvo i casi espressamente previsti. Le funzioni del segretario verbalizzante sono demandate al segretario del Consiglio direttivo. L’assemblea ha però il diritto di affidare il compito a diverso segretario verbalizzante con mozione esplicita.

Art. 7. Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da cinque membri eletti dall’assemblea, tra i quali il presidente può nominare il vicepresidente; esso è presieduto dal presidente dell’associazione e viene eletto secondo le norme previste all’art. 9.

Il Consiglio direttivo:

– delibera su tutti gli argomenti relativi al funzionamento e all’ordinamento dell’associazione e agisce attraverso il presidente;

– collabora con il presidente all’elaborazione dei bilanci consuntivo e preventivo e del rendiconto sullo stato patrimoniale ed è responsabile in solido;

– coadiuva il presidente nell’aggiornamento delle liste e degli indirizzi dei soci sulla base dei dati forniti dagli interessati e, in persona del tesoriere, alla registrazione legalmente valida delle entrate e delle uscite.

In caso di parità nelle votazioni all’interno della giunta prevale il voto del presidente.

Il presidente nomina il vicepresidente scelto fra i componenti della giunta; sulle funzioni del vicepresidente v. art. 8. All’interno della giunta vengono eletti un tesoriere e un segretario verbalizzante. In caso di dimissioni o di impedimento continuativo di un membro della giunta è facoltà del presidente indire elezioni suppletive in occasione del primo incontro annuale utile. In ogni caso la giunta può validamente proseguire il suo mandato fino alla scadenza naturale.

La giunta dura in carica per un quadriennio.

Art. 8. Il presidente

Il presidente viene eletto dall’assemblea, alla scadenza del mandato del precedente, secondo le modalità previste dall’art. 9.

Il presidente

– convoca e presiede l’assemblea e la giunta;

– può convocare un’assemblea straordinaria per motivi urgenti e gravi;

– rappresenta l’associazione verso l’esterno;

– cura la gestione economica dell’associazione;

– sottopone alla delibera dell’assemblea l’ammontare della quota associativa;

– elabora in collaborazione con la giunta (con cui è responsabile in solido) il rendiconto sullo stato patrimoniale e i bilanci preventivo e consuntivo alle scadenze di legge e li sottopone all’approvazione dell’assemblea;

– sottopone all’assemblea la delibera sull’ammissione di nuovi soci;

– organizza uno o più congressi secondo quanto previsto dall’art. 2, penultimo comma

– può convocare incontri tra i soci e con associazioni italiane e straniere del settore;

– provvede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla redazione e all’invio ai soci delle pubblicazioni dell’associazione;

– può delegare le sue funzioni, in caso di impedimento, al vicepresidente;

Il presidente dura in carica quattro anni;

In caso di dimissioni o di impedimento continuativo il presidente viene sostituito dal vicepresidente che entro cinque mesi provvede a convocare un’assemblea straordinaria per l’elezione di un nuovo presidente.

Art. 9 . Norme per l’elezione di presidente e giunta

Per l’elezione del presidente e dei componenti della giunta godono dell’elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola col pagamento delle quote associative.

Il presidente uscente indice le elezioni comunicandone la data a tutti gli iscritti due mesi prima del loro effettivo svolgimento e ne dà notizia con i mezzi previsti dall’art. 6, primo capoverso. Attraverso gli stessi mezzi, con eventuali particolari modalità comunicate al momento della indizione da parte del presidente uscente, e al più tardi trenta giorni prima delle elezioni, i candidati alla presidenza faranno conoscere i loro programmi e la composizione del Consiglio Direttivo, indicandone i quattro membri. Gli elettori voteranno senza distinzione di ruolo, di settore scientifico-didattico o di sede. Il loro voto è unico per l’intera lista, comprendente presidente e membri del Consiglio Direttivo. All’inizio della seduta elettorale sarà possibile depositare altre candidature, sempre congiuntamente di presidente e giunta. Esse potranno essere integrate, modificate o ritirate all’inizio di ogni votazione.

Presidente e giunta risulteranno eletti con la maggioranza assoluta dei votanti al primo scrutinio e a maggioranza semplice nei successivi.

Art. 10. Modifiche di statuto

Eventuali modifiche di statuto potranno essere messe all’ordine del giorno di un’assemblea su proposta del presidente e del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata presentata al Consiglio Direttivo, con almeno tre mesi di anticipo, da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote.

La convocazione da parte del presidente avviene con almeno un mese di anticipo sulla data della seduta. Per l’approvazione delle modifiche di statuto è richiesto che voti (anche per corrispondenza, elettronica o cartacea secondo le decisioni del presidente) siano almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota sociale e il voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti alla votazione.

Art. 11. Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote associative stabilite dall’associazione e da donazioni e lasciti di persone, enti pubblici e privati.

 

Art. 12. Approvazione del bilancio

 

Secondo le scadenze di legge il presidente e la giunta presentano all’assemblea lo stato patrimoniale e i bilanci consuntivo e preventivo.

L’assemblea elegge tre revisori (anche esterni all’associazione) che esaminano la contabilità e riferiscono all’assemblea per la delibera di competenza.

Art. 13. Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci convocata dal presidente con preavviso di almeno trenta giorni.

La delibera di scioglimento è valida con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di scioglimento eventuali residui attivi saranno devoluti a scopi di beneficenza deliberati dall’assemblea straordinaria. 

Art. 14. Decisioni assembleari

Per quanto non compreso nel presente statuto decide l’assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 15. Cariche sociali 

Le cariche sociali non sono retribuite

Questo statuto è composto da N° 15 articoli disposti su 5 pagine.

LETTO ED APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

il giorno 8 giugno 2012

Il presidente dell’assemblea, Mauro Ponzi

Il segretario dell’assemblea, Tamara Tagliacozzo